domenica 14 giugno 2009

Art. 696 bis c.p.c. - ATP: I risultati raggiunti

La Legge 80/2005 ha modificato l’istituto dell’Accertamento Tecnico Preventivo con l’aggiunta di un periodo al primo comma dell’art. 696 c.p.c. e l’introduzione della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.

Con il primo intervento è stata estesa la possibilità di richiedere l’accertamento tecnico anche sulla persone del ricorrente e del soggetto nei cui confronti l’istanza è proposta, ove consenziente.

La Legge 80/2005 ha inteso, inoltre, codificare il principio che consente al perito, in sede di istruzione preventiva, non solo la verifica, con attività meramente cognitiva, delle condizioni delle cose o persone oggetto di contestazione, ma anche la valutazione sulle cause e quella dei danni patiti dal soggetto istante.
Prima di provvedere al deposito della relazione, il consulente “tenta, ove possibile, la conciliazione”.

E’ evidente che l’attività tesa alla ricerca di una soluzione bonaria della controversia sarà posta in essere dal consulente dopo aver compiuto o portato a buon punto le operazioni peritali; ciò consentirà di sottoporre alle parti soluzioni alternative di risoluzione della lite, prima che, con il deposito della relazione, il procedimento abbia termine.

Il consulente è incaricato della redazione del verbale di conciliazione, in evidente necessaria collaborazione con le parti, i loro procuratori, i loro consulenti di parte. Al verbale di conciliazione è attribuita, con decreto del Giudice, efficacia esecutiva, ai fini dell’espropriazione, dell’esecuzione in forma specifica e dell’iscrizione ipotecaria.

Qualora la conciliazione non riesca, la relazione peritale tornerà ad avere il valore di un mero atto di istruzione preventiva e ciascuna parte potrà chiederne l’acquisizione agli atti del successivo giudizio di merito, attraverso il meccanismo della produzione documentale, ma nel rispetto della disciplina di cui all’art. 698 c.p.c.. È però opportuno sottolineare che tale istituto è oggetto di attuali disquisizioni e riflessioni, da parte degli addetti ai lavori, sugli ambiti di applicazione e sui problemi interpretativi.

Nonostante l’attuale clima di incertezza, siamo lieti di annunciare che, per tre nostri Clienti, i tentativi di conciliazione esperiti in base alla nuova procedura prevista dall’art. 696 bis c.p.c., sono andati a buon fine. È stato infatti raggiunto un accordo con gli Istituti di Credito. Si tratta di transazioni concluse con un rimborso di denaro da parte degli Istituti di Credito; nel dettaglio, al termine di ogni procedura, i Procuratori delle parti hanno dichiarato l’intervenuta transazione e la definizione bonaria della pendenza.

Il rimborso da parte degli Istituti di Credito è avvenuto mediante bonifico bancario con data valuta coincidente con quella della firma del verbale di transazione. Pertanto, a conclusione della procedura ai nostri clienti sono stati rimborsati, a mezzo bonifico bancario, rispettivamente € 30.234,44 € 147.434,02 ed € 111.335,62.
Per ovvii motivi di riservatezza non possiamo fornire ulteriori particolari. I Clienti che volessero avere maggiori ragguagli, possono comunque prendere contatti direttamente con il nostro ufficio relazioni esterne (0931 1845593 – info@consasso.it)